Statuto

Statuto dell’Istituto per la storia della Chiesa di Bologna (ISCBO)

I. Sede e denominazione

1. È costituito, con sede in Bologna, l’Istituto per la storia della Chiesa di Bologna (ISCBO).

II. Finalità

2. L’ISCBO promuove, favorisce, coordina studi e ricerche concernenti la realtà ecclesiale, con particolare riferimento alla diocesi di Bologna.
A questo scopo cura e sostiene, con il proprio patrocinio:
– la realizzazione di congressi, convegni, seminari, colloqui, simposi, incontri di studio, conferenze, corsi di lezioni, corsi di aggiornamento, rassegne documentarie, mostre e ogni altra forma di iniziativa atta a stimolare l’approfondimento scientifico e l’interesse per la storia della chiesa particolare;
– le ricerche e gli studi individuali e di gruppo, nelle forme e con le modalità previste da apposito regolamento;
– l’istituzione di premi e di borse di studio;
– la pubblicazione di saggi e monografie e di un periodico.
Sollecita, inoltre, scambi culturali; partecipa e collabora ad altre iniziative di comune interesse; cura i rapporti e mantiene i collegamenti con enti, istituti, associazioni in Italia e all’estero.
Pone particolare attenzione alla conservazione delle fonti documentarie, del patrimonio bibliografico e storico-artistico della Chiesa di Bologna, segnalando all’ordinario diocesano in proposito progetti e interventi. L’ISCBO non ha scopo di lucro.

III. Soci

3. Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno promosso e costituito l’ISCBO.
Sono soci effettivi le sette persone fisiche nominate dall’Arcivescovo di Bologna per la durata di un quadriennio.
Sono soci corrispondenti le persone fisiche che entrano a far parte dell’ISCBO successivamente alla data della sua costituzione.
Tutti i soci sono tenuti a prendere parte attiva alla vita dell’ISCBO e a contribuire allo sviluppo degli studi storiografici sulla Chiesa di Bologna.
Prestano la loro attività a titolo gratuito.
Sono tenuti alla corresponsione della quota associativa annuale, stabilita dall’Assemblea.
Qualora, nell’arco di un quadriennio, non abbiano ottemperato almeno una volta a quest’ultima disposizione possono essere dichiarati decaduti dall’Assemblea.

4. Quando un socio fondatore, per morte, dimissioni o decadenza, venga a mancare, il Consiglio direttivo, (a maggioranza, assoluta dei suoi componenti), designa a sostituirlo un socio effettivo o un socio corrispondente. La durata della carica della persona fisica che ha rimpiazzato il socio fondatore è a vita, fatto salvo il caso di decadenza previsto dall’art. 3.
Le disposizioni dei due commi precedenti valgono anche per le successive sostituzioni di coloro che sono subentrati a un socio fondatore.

IV. Organi

5. Quando, per morte o dimissioni, venga a mancare un socio effettivo, l’Arcivescovo di Bologna provvede a sostituirlo con altra persona fisica, che resta in carica fino allo scadere del quadriennio statutario. Sull’ammissione e sulla chiamata dei soci corrispondenti decide il Consiglio direttivo.

V. L’Assemblea

6. L’Assemblea è costituita dai soci fondatori e dai soci effettivi.

7. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all’anno, di preferenza nel mese di gennaio.
Si riunisce in seduta straordinaria quando lo ritengano opportuno il Presidente e/o il Consiglio direttivo (che ne decide la convocazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti), oppure quando ne faccia richiesta scritta, da inviarsi al Presidente con l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno, almeno un terzo dei soci che compongono l’Assemblea.
Viene sempre convocata dal Presidente, sentito il Consiglio direttivo, con lettera, nella quale sia indicato l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione della riunione, inviata ad ogni socio almeno cinque giorni prima della data fissata.
In prima convocazione l’Assemblea è valida quando sia presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea assume le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi previsti dagli artt. 15 e 16.

8. L’Assemblea elegge il Consiglio direttivo, secondo il disposto dell’art. 9. Delibera il programma di attività dell’ISCBO.
Approva i bilanci preventivo e consuntivo annuali.
Stabilisce l’entità della quota associativa annuale dei soci fondatori e dei soci effettivi e quella dei soci corrispondenti, differenziata rispetto alla precedente.
Una riunione dell’Assemblea dei soci fondatori ed effettivi, allargata ai soci corrispondenti, viene convocata dal Presidente, normalmente una volta all’anno per informare sulle attività svolte dall’lSCBO e raccogliere pareri in ordine al programma di lavoro.

VI. Il Consiglio direttivo

9. Il Consiglio direttivo è composto di sette membri, eletti dall’Assemblea tra i suoi componenti.
Ogni socio può designare fino a tre nominativi.
Risultano eletti i soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Quando, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio direttivo vengano a mancare, entrano a farne parte fino alla sua naturale scadenza i primi dei non eletti.

10. Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni.
I suoi membri sono rieleggibili.
È convocato dal Presidente o, in caso di impedimento di questi, dal Vice-presidente.
Si riunisce almeno due volte all’anno.
Assume sempre le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Consiglio direttivo elegge, con votazioni separate, il Presidente e il Vice-presidente dell’ISCBO.
Decide la convocazione dell’Assemblea, secondo il disposto dell’art. 6. Provvede alla sostituzione dei soci fondatori, secondo il disposto dell’art. 4.
Delibera sull’ammissione e sulla chiamata dei soci corrispondenti. Predispone il programma di attività dell’ISCBO.
Predispone i bilanci preventivo e consuntivo annuali.
Redige e attua il regolamento di cui all’art. 2.
Stabilisce l’istituzione di premi e di borse di studio, dei quali delibera l’attribuzione.
Sottopone all’Arcivescovo di Bologna progetti e proposte di intervento relativi alla conservazione delle fonti documentarie, del patrimonio bibliografico e storico-artistico della Chiesa di Bologna.
Per singole e specifiche iniziative può nominare comitati di consulenza scientifica, che decadono allo scadere del mandato del Consiglio direttivo che ha provveduto alla nomina, qualora non sia stata prevista altrimenti la loro durata.

VII. Il Presidente

12. II Presidente dell’ISCBO, scelto tra i suoi componenti, è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
È a tutti gli effetti il legale rappresentante dell’ISCBO.
Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo.
Organizza, in collaborazione con il Consiglio direttivo, i servizi necessari al miglior funzionamento dell’ISCBO.
Cura i rapporti e mantiene i collegamenti con enti, istituti, associazioni, di cui all’art. 2.
Nomina, scegliendoli anche fuori dai Consiglio direttivo, il segretario e l’amministratore dell’ISCBO, i quali durano in carica quattro anni, possono essere riconfermati e assistono alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.

13. Il Vice-presidente, scelto tra i suoi componenti, è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
Svolge le funzioni del Presidente, quando questi ne sia temporaneamente impedito.
Quando, nel corso del mandato, il Presidente venga a mancare, per dimissioni o altra causa, lo sostituisce fino alla nomina di un nuovo Presidente.
Il Vice-presidente può svolgere, per delega e per periodi determinati, alcune delle funzioni attribuite al Presidente.

VIII. Finanziamenti

14. L’ISCBO trae i mezzi necessari per la realizzazione dei fini previsti dal presente statuto:
– da finanziamenti, contributi, sovvenzioni, elargizioni, in qualsiasi modo motivati, di istituzioni, enti pubblici, associazioni private, persone;
– dagli introiti derivanti dalle attività scientifiche e culturali attuate con propria iniziativa;
– dagli introiti derivanti dalla partecipazione ad iniziative scientifiche e culturali promosse da altre istituzioni;
– dalle quote associative.

IX. Modifiche dello Statuto

15. Il presente statuto può essere riveduto, previa iscrizione dell’argomento all’ordine del giorno, dall’Assemblea.
Le modifiche proposte si ritengono approvate, quando abbiano ottenuto in Assemblea la maggioranza di due terzi di tutti i soci, che si esprimono con voto segreto, e siano convalidate dall’Arcivescovo di Bologna.

X. Estinzione dell’ISCBO

16. L’ISCBO ha durata indeterminata.
Sul suo scioglimento decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti.
In caso di scioglimento, i beni e le attrezzature di proprietà dell’ISCBO vengono devoluti alla diocesi di Bologna.
L’Arcivescovo di Bologna decide della loro destinazione in vista del perseguimento di finalità analoghe a quelle previste dal presente statuto.

XI. Norme transitorie

17.(I) L’ISCBO elegge la propria sede legale in Bologna, via Altabella n. 6.

18.(II) Per il primo quadriennio di attività, i componenti del Consiglio direttivo sono eletti dai soli soci fondatori.

 

Firmato: Gian Lodovico Masetti Zannini, mons. Luciano Gherardi, mons. Salvatore Baviera, mons. Fiorenzo Facchini, Gordini mons. Giandomenico, Gabriella Bruna Zarri, Luigi Samoggia, Giampaolo Venturi, Oriano Clò, Mario Fanti, Alessandro Albertazzi

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